Lugano – Attenzione, da inizio anno portare sotto zero il conto corrente potrebbe costare decisamente caro: dal primo gennaio, infatti, è entrato in vigore il Regolamento EBA (European Banking Authority), in base al quale il titolare di un rapporto bancario che va in rosso rischierà di essere segnalato se la sua esposizione diventerà una “non performing loan” ovvero un credito deteriorato.

La regola stabilisce che il debitore viene considerato in default se il pagamento di “un’obbligazione rilevante” è in ritardo di oltre 90 giorni e se la banca ritiene che il credito sia inesigibile.

Relativamente alle condizioni concrete di default, l’EBA stabilisce che un debito vada considerato “rilevante” quando il valore dell’arretrato supera entrambe le soglie, quella definita assoluta, cioè 100 euro per i privati e 500 euro per le imprese, e quella relativa, cioè l’1% dell’esposizione complessiva nei confronti della banca.

Il nuovo Regolamento EBA potrebbe incidere in modo sensibile sul rapporto tra clienti e banche. Va infatti considerato che il cliente rischia di finire automaticamente in “black list” per effetto della nuova classificazione e non va sottovalutato come gli addebiti automatici potrebbero non essere più consentiti sui conti correnti non coperti da liquidità sufficienti. Un dettaglio che in tempi di pandemia, e conseguente crisi economica, si potrebbe prospettare il rischio di uno stop ai pagamenti di utenze, tasse, contributi previdenziali e rate di finanziamenti.

Resta ovviamente concesso alle banche di gestire i rapporti secondo le proprie politiche commerciali – commissioni incluse – e sulle basi della conoscenza con il singolo cliente, concedendo sconfinamenti oltre la disponibilità presente sul conto e in caso di affidamento, oltre il limite di fido. Concessioni che possono includere anche gli indispensabili pagamenti automatici.

Va da sé che è di fondamentale importanza, qualora la propria posizione bancaria sia borderline, prendere contatto con il proprio istituto di credito, chiedendo informazioni circa il contratto che governa il rapporto commerciale posto in essere tra noi e la banca e come la stessa intende operare in seguito all’introduzione del Regolamento EBA. Sarà importante verificare tempi e limiti di spesa delle proprie scadenze, inoltre potrà essere utile comunicare tempestivamente alla banca eventuali situazioni particolari che potrebbero diventare critiche e concordare soluzioni adeguate alle circostanze.

Tornando al debitore classificato in default, va sottolineato che lo stesso non viene automaticamente segnalato come “sofferenza” presso la Centrale Rischi. Lo stato di “sofferenza” scatta solo quando la banca ritiene che il debitore abbia difficoltà non temporanee nel restituire gli importi dovuti. Ciò comporta da parte dell’istituto di credito una valutazione finanziaria completa, non collegata a singoli eventi o a determinati periodi temporali. Alla luce di ciò, si può affermare che non dovrebbe essere sufficiente uno sconfinamento saltuario o un ritardo su pagamenti di cifre contenute per finire a “sofferenza” e precludersi il futuro accesso al credito, ma bisogna iniziare ad applicare sull’economia familiare una minor elasticità, contando su entrate future dal calendario non meglio specificato.

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